La libera circolazione che non vale per l'arte

Tra tutela e diritti di proprietà le norme italiane in materia di beni culturali e circolazione delle opere sono ancora troppo legate al passato

La libera circolazione che non vale per l'arte

Uno dei settori più impermiabili alle nuove tecnologie digitali e al cambiamento che da queste può dipendere è quello della circolazione dei beni culturali. Nonostante il nostro Paese vanti, quasi certamente, non meno della metà del patrimonio artistico mondiale questo primato, purtroppo ancora oggi, si contrappone ad una legislazione arcaica, ostile all’ innegabile cambiamento culturale e tecnologico degli ultimi cinquant’anni ed ancora trincerata dietro una burocrazia dello Stato che rema contro i principi del libero mercato e a
scapito del miglioramento dell’economia nazionale. Diversi sono stati gli interventi legislativi nel corso degli ultimi anni: il Decreto Ministeriale n. 537 del 06 dicembre 2017 per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’ attestato di libera circolazione dei beni; la Legge n. 124 del 04 agosto 2017 inerente le condizioni temporali ed il valore economico per assoggettare a tutela o meno le opere degli artisti; il Decreto Ministeriale n. 246 del 2018, in attuazione di cui al precedente punto, Legge 4 agosto 2017 n. 124, e la successiva Circolare del Ministero della Cultura n. 25 del 28 aprile 2022 che stabiliscono, per le opere con le caratteristiche di non assoggettamento alla tutela, la procedura che deve essere attivata per la autocertificazione delle opere comprese fra un arco di tempo maggiore di 50 e inferiore a 70 anni di un autore non più vivente oppure di opere aventi più di 70 anni ma un valore inferiore a 13.500 euro; il rispetto di tali condizioni permetterà al privato di esportare i beni fuori dal territorio nazionale sia definitivamente che temporaneamente. Rimane, comunque, l’assoggettamento alla tutela, al fine di evitare un inammissibile depauperamento del patrimonio culturale italiano, se le opere presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per la integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione ( codice beni culturali, art. 10, comma 3, lett. d-bis ).


Gli interventi europei
L’UE che è intervenuta con il regolamento 2019/880, sempre in materia di circolazione dei beni, per quanto concerne l'importazione di beni culturali creati o scoperti al di fuori del territorio doganale dell’ Unione al fine di contrastare il commercio illecito; e su questa scia la
Legge 22 del 09 marzo 2022 ha inserito nuovi reati nel codice penale con l’inasprimento delle sanzioni.


E la legislazione nel resto dell’Ue
Anche se la “macchina” legislativa ha fatto “strada” si deve, purtroppo, rilevare che sono state ed ancora sono presenti restrizioni a sfavore di una auspicata normativa che, invero, dovrebbe garantire libera “ circolazione” della proprietà privata. Differenze notevoli, in termini di permessi alla esportazione e di legislazione nel settore, si registrano rispetto ad altri stati della unione europea ove emerge un notevole disallineamento sui valori dei beni al fine di imporre restrizioni e divieti alla esportazione. A titolo di esempio, per quanto concerne i “dipinti”, non potranno imporsi restrizioni sulla libera circolazione fuori dall’ Italia essendo prevista la soglia al di sotto di 13.500 euro. Secondo rilevazioni dei dati alla fine del 2019, nel Regno Unito se il dipinto, di interesse culturale, è stato realizzato da oltre 50 anni e abbia un valore inferiore a 180.000 GBP potrà lasciare il Paese (licenza Ogel) ; la Germania si allinea al Regno Unito con dipinti realizzati da 50 a 100 anni e valore fino ad euro 150.000; la Francia, a seguito del decreto 2020/1718 del 28/12/2020, dietro richiesta ed ottenimento di un certificato di esportazione permette la uscita definitiva dal proprio territorio dei “dipinti”: questi sono considerati “beni culturali” se sono creati da più di 50 anni e con valore maggiore di euro 300.000 mila ( in precedenza il valore era 15.000) ; in conclusione i Tesori nazionali non lasciano la nazione.

Norme che deprimono lo sviluppo di un’economia e una possibile via d’uscita
La considerazione spontanea è che così operando la penalizzazione dell’ Italia rispetto gli altri Stati è evidente con ricadute notevoli sulla economia del settore il quale registra, di contro, la presenza di parecchi stakeholder: dipendenti del settore privato, antiquari, commercianti, case d’asta, operatori del settore dei trasporti, professionisti del settore legale, economico ed assicurativo, professionisti advisor: l’elenco potrebbe continuare. Ma l’effetto singolare ed anacronistico che ha caratterizzato il nostro Paese è che lo Stato, da
oltre 100 anni, se non esercita il diritto di prelazione sull’acquisto, a seguito di domanda di rilascio dell’ attestato di libera circolazione da parte di terzi, ugualmente avvia il procedimento di dichiarazione di interesse culturale ( art. 14 del D. Lgs. N. 42 del
22.01.2004, Codice dei Beni Culturali ) obbligando il proprietario/possessore/ detentore del bene, ad attivarsi secondo prescrizioni precise per la tutela del medesimo impedendone la esportazione per la cessione ; in ultima analisi, se lo Stato non compra il mio dipinto io
posso sì venderlo anche ad un collezionista non italiano ma il bene dovrà rimanere in Italia! questa ingerenza nella proprietà privata, di sicuro così violata, in contrapposizione all’articolo 42 della nostra Costituzione, provoca un deprezzamento che potrebbe superare il 50% del valore del bene o addirittura impedirne la vendita stessa. Ritengo, di contro, che uno dei pochi vantaggi dell’istituto della notifica sia quello secondo cui il collezionista godrebbe di un’ opera d’arte “ certificata ” ma con obblighi da rispettare non indifferenti in termini di
custodia e conservazione che in parte moderano, forse, l’innegabile valore intimo, profondo e segreto del “dividendo estetico”.
Di recente, però, si registra un iter procedurale che rappresenterebbe finalmente una svolta, se sarà ben interpretata, poiché il Ministero dei Beni Culturali ( per il tramite delle Soprintendenze e delle Regioni ), decidendo di non acquistare il dipinto, non dovrà automaticamente procedere negando la emissione dell’attestato di libera circolazione e avviando l’iter della dichiarazione di interesse culturale, ma dovrà analizzare ogni singola fattispecie con parametri di valutazione previsti dalla legge per stabilire se negare o meno
l’anelato attestato e dovrà definire il procedimento con “pronuncia motivata".