L'eterno rinvio dei bilanci e un controllo che si perde
Il rispetto dei termini di approvazione sia del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che del Bilancio di Previsione finanziario prima della fine dell’anno precedente a quello di riferimento ormai è rimasto solo una utopia.
Da numerosi anni si assiste in maniera sistematica al rinvio dei termini di approvazione dei Bilanci di previsione nei Comuni, sorte che è toccata anche al Bilancio di previsione 2023 – 2025 rinviato prima al 30 aprile 2023 successivamente al 31 maggio 2023 e adesso ulteriormente rinviato al 31 luglio 2023. Eppure l’articolo 151 del Testo unico degli enti locali recita: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.”. Il rispetto dei termini di approvazione sia del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) che del Bilancio di Previsione finanziario prima della fine dell’anno precedente a quello di riferimento ormai è rimasto solo una utopia.
Scadenze rinviate
Malgrado i diversi differimenti dei termini di approvazione dei Bilanci di Previsione negli ultimi anni, quello del 2022-2024 al 31 agosto 2022, del 2021-2023 al 15 settembre 2021, del 2020-2023 al 31 ottobre 2020, tantissimi Comuni non sono stati in grado comunque di rispettare la nuova scadenza approvando il documento contabile anche oltre l’anno di riferimento. Questo modus operandi è ormai divenuto così strutturato che il legislatore ha ritenuto necessario introdurre il comma 8-bis all’interno dell’articolo 151 del TUEL: “se il Bilancio di Previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le “Previsioni definitive di competenza”….”. Quindi L’Ente approverebbe il Bilancio di Previsione contestualmente al Rendiconto privandolo, almeno per il primo anno di riferimento, di ogni efficacia.
Il documento di programmazione
Senza entrare nel merito dei diversi motivi che portano i Comuni a contravvenire a quanto previsto dal comma 1 c.1 dell’art.174 del TUEL “lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”, ricordiamo cosa rappresentano questi documenti per l’Ente locale. Il D.U.P. è il documento principale di programmazione, costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente locale, tanto da occuparsi nella sua analisi e valutazione, tra l’altro, del Piano triennale delle opere pubbliche e del fabbisogno del personale, mentre il bilancio di previsione è un documento di pianificazione economica e di programmazione politica ha una funzione autorizzativa in quanto stabilisce ex-ante l’entità, la natura e la destinazione della spesa che il Comune potrà sostenere nel triennio di riferimento e le relative modalità di finanziamento, attraverso la programmazione dell’entità e della provenienza delle entrate.
Il controllo che manca
Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del TUEL, è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. La funzione di indirizzo viene assolta con la partecipazione alla determinazione degli obiettivi politico-amministrativi dell’ente che, costituendo i criteri guida dell’azione politica e gestionale del Comune, vincolano il sindaco, gli assessori, i dirigenti e i responsabili dei servizi. La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità dell’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Appare chiaro ed evidente che di fatto la tardiva approvazione del D.U.P. e del Bilancio di Previsione priva il Consiglio Comunale della sua funzione di indirizzo e controllo dell’Ente Locale, e inoltre, determina nell’Ente una situazione illogica e pericolosa: gestire in assenza di programmazione.
Il record siciliano e le sanzioni (che restano sulla carta)
Non è un caso che la Sicilia, Regione in cui si registra un ritardo persistente nell’approvazione dei documenti contabili da parte dei Comuni, detiene il record insieme alla Calabria e la Campania del maggior numero di procedure di dissesti finanziari e procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Le sanzioni previste per gli Enti che non approvano il Bilancio di previsione sono contemplate sempre dal comma 8 bis dell’art.151 del TUEL che riporta: “Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del codice giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce”. Dette sanzioni sono rimaste, negli anni, sulla carta. Da questa breve analisi sembra evidente una delegittimazione costante dei Consigli Comunali in tal modo sovvertendo uno dei principi cardini della gestione degli Enti Locali, in quanto viene spostato il baricentro del potere di indirizzo, programmazione e pianificazione al Sindaco, agli Assessori, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi.
Il futuro dei consigli comunali
Quale futuro verrà riservato quindi ai Consigli Comunali? Diventeranno un organo sempre più di appendice dell’organo di governo o, come auspicabile, dopo un percorso legislativo e formativo riusciranno a riprendere il fondamentale ruolo a loro attribuito. È utile fare un ulteriore riflessione in merito a quali potrebbero essere le future conseguenze sui controlli nei Comuni a seguito di un disegno di legge atto a modificare la modalità di scelta dei Revisori degli Enti locali in Sicilia, ovvero la possibilità che il Presidente dell’Organo di Revisione sia nominato dal Consiglio Comunale e non più determinato da un sorteggio, ma di questo ne parleremo a breve.