Un difensore senza armi
La relazione annuale di Gioacchino Puglisi, Garante del contribuente della Regione siciliana
Il garante del contribuente come àncora di salvezza nei confronti di un sistema fiscale poco accessibile e più volte astruso e ridondante, una difesa che però non ha tutti gli strumenti previsti dalla legge. Costretto a lavorare senza disporre delle banche dati necessarie. Questa quanto si legge nella relazione di Gioacchino Puglisi, il garante del contribuente per la Regione siciliana.
I numeri
Sono state 260 le segnalazioni definite dal Garante del contribuente della Regione siciliana, Gioacchino Puglisi, nell’anno del 2021 e sono state adottate dagli uffici finanziari 125 provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela, totale o parziale, di atti illegittimi o comunque errati, mentre delle restanti segnalazioni (135), 51 sono state definite dall'ente impositore con esito contrario al contribuente e le rimanenti 84 sono state archiviate dal garante per rinuncia da parte del contribuente, per infondatezza della richiesta o per altri motivi. “Complessivamente, si deve riconoscere alla grande maggioranza degli Uffici finanziari e dei Funzionari la disponibilità a collaborare con l'Ufficio del Garante in modo pronto, nonché la capacità di riconoscere le ragioni legittimamente sostenute dai contribuenti, pervenendo, quando è stato necessario, all'adozione di provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela” si legge nella relazione annuale.
Le difficoltà dei contribuenti
Nel complesso dalle segnalazioni dei contribuenti "è emerso che le difficoltà maggiori incontrate sono da imputare ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e nell'accesso ad un sistema fiscale che appare sempre più complesso e poco trasparente”, nota la relazione. “Proprio tali difficoltà spiegano l'interesse dei contribuenti e dei loro consulenti per l'attività del Garante del Contribuente, che viene da loro visto, anche se non con la piena consapevolezza dei suoi limiti, come una sorta di difensore, ed a cui essi si rivolgono con la speranza di ottenere una soluzione alternativa al ricorso alla giustizia tributaria, divenuta di difficile accesso e piuttosto onerosa”, continua ancora il Garante. “Purtuttavia, le aspettative dei contribuenti spesso rimangono deluse, nonostante la fondatezza delle loro doglianze, a causa della sostanziale impossibilità per il Garante di risolvere con una azione effettiva le ingiustizie fiscali eventualmente riscontrate. Tale impossibilità dipende, come è noto, dal fatto che la legge n.212/2000, art. 13, non attribuisce al Garante il potere di emanare atti che incidano direttamente sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, riconoscendogli solamente la possibilità di attivare l'autotutela, senza la possibilità di annullare o revocare atti dell'Amministrazione Finanziaria, risolvendosi quindi in una mera funzione sollecitatoria nei confronti dell'Amministrazione, la quale non ha alcun vincolo rispetto alle indicazioni del Garante ed effettua una valutazione autonoma dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela”.
Gli aspetti critici
Rimangono ancora alcuni aspetti critici, spiega il Garante “si riscontra, in linea generale, una certa resistenza a riconoscere le ragioni del contribuente ed una scarsa propensione a recepire le considerazioni del Garante, che a volte vengono viste come una indebita ingerenza nelle loro competenze. Ciò non aiuta di certo il Garante nell'obiettivo che si prefigge di raggiungere, e cioè di rimediare all'ingiustizia fiscale denunciata, di ristabilire la legalità violata e di ripristinare quel rapporto di fiducia che dovrebbe contraddistinguere il rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria”.
Il garante e i commercialisti
“L'attività del Garante”, aggiunge ancora la relazione, “incontra comunque delle difficoltà a rispettare i termini di risposta al segnalante, sia esso contribuente che difensore abilitato (dottori commercialisti e/o avvocati tributaristi), soprattutto con gli uffici tributi degli Enti locali, che spesso costringono gli uffici del Garante ad inviare dei ripetuti solleciti o richiedere ulteriori chiarimenti, alle risposte fornite”. “Senza l'intervento del legislatore che faccia chiarezza sulle problematiche concernenti il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria (con particolare riferimento agli Enti Locali) e il Garante del Contribuente ed attribuisca a quest'ultimo più incisivi poteri (anche di tipo sanzionatorio) e maggiori risorse ben difficilmente l'Ufficio del Garante riuscirà ad affermare con autorevolezza ed incisività la propria azione”, si legge ancora.
Un ufficio senza internet e intranet
“Quanto agli aspetti critici più rilevanti riguardanti l'attività del Garante in generale giova evidenziare quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto del Contribuente, che mentre statuisce che il Garante agisce in piena autonomia con l'ausilio delle funzioni di segreteria e tecniche assicurate dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate, di fatto incontra delle difficoltà operative non potendo usufruire né di "intranet", né di "internet, né delle banche dati dell'agenzia delle entrate e riscossione"”, conclude la relazione.