Riforma della disciplina regionale sulla nomina revisori: quale futuro
In Commissione all'Ars c'è il testo di riforma. Il confronto con gli ordini regionali ha portato ad alcuni risultati, mentre altre indicazioni sono state disattese. Un ragionamento sugli emendamenti in discussione
Da qualche tempo tra i banchi dell’Assemblea Regionale si discute sulla possibilità di apportare alcune modifiche alla norma che disciplina la modalità di individuazione dell’organo che si occupa della revisione economico-finanziaria negli enti locali della Regione Siciliana (ossia l’articolo 10 della legge regionale n. 3/2016, come s.m.). In particolare, la proposta di legge prevede che il Presidente dell’Organo di Revisione economico-finanziaria venga nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale anziché mediante estrazione tra i soggetti aventi i requisiti e che ne abbiamo fatto richiesta. Vediamo di capire meglio facendo un passo indietro.
La scelta dei revisori affidata alla sorte e il cambio di passo
Il legislatore italiano circa dieci anni fa ha deciso (ai sensi dell’articolo 16, comma 25, legge n.148/2011) di sottrarre la competenza ad individuare i revisori dei conti degli enti locali al Consiglio Comunale e di assegnarla alla sorte, quindi mediante estrazione. Anche il legislatore siciliano, qualche tempo dopo, ha condiviso questa scelta, operando tuttavia una sorta di “recepimento parziale”. Il legislatore nazionale, tuttavia, è recentemente tornato sui suoi passi. Con l’articolo 57/ter del D.L. 124/2019, convertito con la legge n.157/2019, ha aggiunto infatti il comma 25/bis all’articolo 16 della legge n.14/2011, assegnando al Consiglio Comunale il potere di “eleggere” il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. Trascurando ogni considerazione sulle ragioni che questa scelta intende perseguire, la disposizione introdotta nel 2019 determina che nel medesimo Organo si trovano a dover convivere e operare soggetti estratti a sorte e soggetti eletti. e, per ciò stesso, legati al consesso che li ha individuati. Ebbene, sembra che anche il legislatore siciliano intenderebbe compiere la medesima scelta del Parlamento nazionale estrapolando questo aspetto da un contesto normativo più ampio.
La categoria sconsiglia la nomina ma l'Ars va per la sua strada
A seguito di interlocuzioni e proposte avanzate dalla Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Sicilia, si era, ancora una volta, sensibilizzato il mondo politico regionale sull’importanza di continuare a garantire la totale indipendenza dell’Organo di Revisione registrando la presentazione di diversi emendamenti al disegno di legge che confermano per grandi linee il sorteggio anche del Presidente del Collegio dei Revisori. Si tratta, ad evidenza, di un aspetto fondamentale per elidere, alla base, qualsiasi rapporto di vicinanza con i soggetti controllati, e, comunque, per garantire la massima autonomia nell’attività di verifica che l’Organo di revisione deve svolgere. Malgrado ciò nel corso dell’esame del disegno di legge e degli emendamenti in Commissione Affari Istituzionali nella seduta tenutasi in questi giorni la maggioranza dei componenti si sono espressi favorevolmente per la nomina da parte del Consiglio Comunale del Presidente dell’Organo di revisione economica finanziaria.
La necessità dei controlli
È indubbio che gli Enti locali in generale e soprattutto nel sud d’Italia stanno attraversando un momento complicato nel mantenere l’equilibrio finanziario. In Sicilia circa un terzo degli enti locali è in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario. Le condizioni di precarietà finanziarie che ormai accomuna tanti Enti e l’enorme flusso di risorse finanziere relative al PNRR da gestire – bene e in fretta - richiedono la massima attenzione anche in termini di controlli, attenzione che può essere garantita, ancor di più, da un Organo di revisione indipendente e qualificato. Un ulteriore novità presente in un emendamento riguarda la riduzione del numero di abitanti (fino a 3.000 anziché 5.000) previsti nella fascia 1, ovvero il limite di abitanti previsto affinchè che la revisione economico-finanziaria sia svolta da un solo revisore dei conti. Tale proposta appare condivisibile soprattutto in considerazione del fatto che la complessità normativa e il numero degli adempimenti non risparmiano i Comuni più piccoli.
La formazione dei revisori
Tra le altre principali proposte presenti negli emendamenti riscontriamo anche l’indicazione di maggiori crediti formativi che debbono avere gli aspiranti Revisori, crediti ottenuti per aver partecipato a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Attualmente i crediti formativi richiesti per tutte le fasce demografiche, sia dalla normativa nazionale che da quella della Regione Sicilia, sono 10. Certamente fornire alla Pubblica Amministrazione Revisori ben formati e costantemente aggiornati è indispensabile per la qualità e l’efficacia dell’attività di controllo e rappresenta dunque, in ultima analisi, una garanzia per l’Ente controllato. Qualche breve chiarimento sul tema degli obblighi formativi, tuttavia, può tornare utile. Un professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha l’obbligo, a pena di sanzioni piuttosto rilevanti, di effettuare almeno 90 ore di formazione per ciascun triennio, con un minimo di 20 crediti per ciascun anno per le seguenti materie economico-aziendali e giuridiche: ragioneria generale applicata, sistema di controllo interno, revisione legale, principi di comportamento del Collegio Sindacale, controllo di gestione e contabilità direzionale, finanza, tecnica professionale, organizzazione aziendale, economia delle aziende ed amministrazioni pubbliche, contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territorial, ecc. ecc., nonché diritto amministrativo, diritto privato, diritto commerciale, diritto della crisi di impresa, diritto processuale civile e diritto processuale penale, metodi alternativi di risoluzione delle controversie, diritto tributario, ecc., ecc.. Oltre alla formazione di base occorre poi rispettare ulteriori obblighi relativi ad ambiti specifici, quali, per citare i più noti, quelli per essere iscritti al registro dei Revisori legali o quelli per l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa. Questa breve panoramica sugli obblighi formativi dei commercialisti aiuta, in concreto, a dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno, che incrementare ulteriormente le ore di formazione necessarie per la partecipazione ai bandi di selezione come Revisore è tutt’altro che risolutivo, considerato che la formazione è già presente quotidianamente per il normale svolgimento dell’attività professionale, non soltanto per rispettare degli obblighi ma anche per la necessità di sostenere i gravosi e numerosi compiti assegnati dalle norme. Non va sottovalutato infine, il fatto che il sistema ad estrazione, per l’individuazione dei Revisori, espone i professionisti al rischio piuttosto frequente – in caso di mancata estrazione - di porre nel nulla il tempo, le energie e, non da ultimo, le risorse finanziarie dedicate alla formazione che, per obbligo di legge, hanno dovuto sostenere per poter avanzare la manifestazione di interesse ad essere individuati come Revisori.
L'esperienza dei Revisori, il numero di incarichi e il loro compenso
Risulta, invece, di notevole importanza, ed utilità, acquisire esperienza sul campo ed è quindi utile intervenire su criteri relativi all’esperienza acquisita e all’iscrizione al registro. Inserire gli aspiranti revisori senza esperienza pregressa nei collegi sarebbe una grande opportunità di crescita per gli stessi e per garantire nel futuro un rinnovo di professionisti preparati e qualificati. L’ulteriore modifica proposta sia nel disegno di legge che negli emendamenti presentati è che ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi, specificando che una volta raggiunto il numero massimo il candidato revisore con può più presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico in altri enti locali. Merita attenzione il contenuto inserito in un emendamento che propone di fissare il compenso dei revisori dei conti esattamente nella misura del limite fissato dal decreto del Ministero dell’Interno, impedendo di fatto al Consiglio Comunale di intervenire con modifiche al ribasso. La corretta determinazione del compenso rappresenta un requisito essenziale proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Il rispetto dell’equo compenso serve soprattutto “di assicurare l’effettività e l’indipendenza dell’attività di supervisione, di indirizzo e di verifica intestato ai revisori”.
La discussione in Aula
Nei prossimi giorni il disegno di legge e i relativi emendamenti saranno oggetto di esame prima in Commissione Bilancio e successivamente in discussione presso l’ARS, auspicando che venga esitata una legge migliorativa sia rispetto a quella attuale regionale che a quella nazionale. Il contributo fornito dai commercialisti è sempre stato, e rimane, finalizzato a rendere il migliore servizio possibile in una attività - il controllo dei conti nelle amministrazioni locali - che, negli ultimi anni, ha mostrato di esigere una attenzione maggiore. Non rimane che attendere e seguire i lavori parlamentari.