La “Legge anti-suicidi”, gli OCC e i sovraindebitati

La “Legge anti-suicidi”, gli OCC e i sovraindebitati

Abbiamo sentito parlare nel passato di legge antisuicidi,  di OCC, e di sovra indebitati, e anche di codice della crisi, ma molti non sanno di cosa esattamente parliamo. Durante la pandemia in molti hanno avuto serie difficoltà economiche. Si parla di debiti. Prendiamo il caso di chi si è visto chiudere per lungo tempo l’attività dove lavorava e ancora adesso non ha completamente ripreso. Nel frattempo le bollette sono molto aumentate e ci sono state richieste di un adeguamento Istat del +5,1% sull’affitto di casa. Tolto quello che occorre per fare la spesa, che pure è aumentata, non resta abbastanza per pagare l’affitto, le rate di un finanziamento per l’automobile e le bollette. O il caso di una sopravvenuta malattia che rende inabili al lavoro o una malattia grave di un figlio che richiede cure costose e dispendio di tempo che viene sottratto al lavoro o altre situazioni particolari che impediscono il normale svolgimento lavorativo, o la perdita improvvisa del lavoro o della vita di un capo famiglia.  Cosa si può fare per fronteggiare una simile situazione di disagio?

Il sovraindebitamento
l casi accennati  potrebbero far  rientrare nella condizione di cosiddetto «sovraindebitamento», ossia «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore», il quale non è soggetto alla «liquidazione giudiziale» (espressione che ha sostituito il vecchio termine «fallimento» e indica la liquidazione dell’intero patrimonio delle imprese fatta da un curatore sotto la sorveglianza del tribunale). «Consumatore», sempre secondo la definizione data dal Codice, è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale».

Un ente terzo: l'Occ. 
Il Codice prevede l'ausilio di un Organismo di composizione della crisi (Occ): ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore può rivolgersi. Gli Occ possono essere costituiti dagli ordini professionali dei dottori commercialisti e degli avvocati, ma anche da altri enti pubblici, e assistono l'interessato che ne fa istanza con adeguati requisiti di indipendenza e professionalità stabiliti dal ministero della Giustizia.
L'elenco degli organismi è consultabile alla pagina https://crisisovraindebitamento.giustizia.it o ci si può rivolgere all’OCC dell’ordine dei commercialisti di Palermo direttamente dal sito dell’ordine https://www.commercialisti.pa.it/it/occ/uffici.php prendendo un appuntamento con gli uffici. 

Il ruolo dell'ordine
E’ consigliabile rivolgersi all’ordine, in quanto questo  rappresenta un presidio di garanzia,
 proprio perché sussiste indubbiamente una difficoltà di raccordo tra le procedure di sovraindebitamento e la complessa normativa regolamentare in tema di classificazione dei crediti, resa ancora più stringente dalle recenti linee guida EBA entrate in vigore l'1.1.2021: tale difficoltà impone agli operatori  professionisti (OCC), chiamati alla costruzione dei piani, una particolare attenzione alle peculiarità del caso concreto, proprie di ciascuna fattispecie da regolare, per rendere davvero effettivi i benefici conseguenti all'esdebitazione, altrimenti inidonea a consentire il c.d. refresh start o second chance cui tendono le procedure di composizioni della crisi da sovraindebitamento. 

Cosa prevede il codice
Il Codice prevede che il consumatore sovraindebitato possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Una volta omologato ed eseguito tale piano, l’interessato viene esdebitato, ossia vedrà cancellati i debiti pregressi per la parte non soddisfatta, a condizione che non abbia compiuto atti di frode o distrazione/occultamento del patrimonio, abbia prestato collaborazione per la ristrutturazione del debito e non abbia esposto passività insussistenti, aggravato colpevolmente il proprio dissesto o reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o fatto ricorso abusivo al credito. Non è ammesso chi abbia già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o, comunque, già altre due volte.

Il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma; in alcuni casi possono essere anche «falcidiati» i crediti privilegiati (ad esempio imposte arretrate), ma sempre nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione. Se è presente un mutuo ipotecario sulla prima casa, si può rispettare l’originario piano di ammortamento a patto che non ci siano insoluti o, se ve ne sono, il tribunale autorizzi a ripianarli con le risorse economiche previste dal piano. Si può chiedere al giudice di sospendere eventuali esecuzioni in corso e di adottare altre misure protettive, come la sospensione delle azioni cautelari dei creditori (ad esempio il sequestro dello stipendio). Il tribunale omologa il piano – che non richiede voto dei creditori - se risulta economicamente fattibile e se il consumatore non ha contratto i debiti con frode, malafede o colpa grave.
Costituisce colpa grave aver assunto un debito se era irragionevole pensare di restituirlo regolarmente; in giurisprudenza è ad esempio considerato imprudente contrarre debiti con rate mensili superiori ad un terzo del reddito netto mensile (Trib. Udine, Sez. II, 4.1.2017). Ovviamente si fa riferimento al momento in cui il debito è stato contratto.

Le sentenze della Cassazione
La Cassazione, nel recente intervento del 26 settembre 2022 n. 28013, ha esaminato alcuni profili d’interesse che investono la disciplina del sovraindebitamento, recata dalla L. 3/2012, e in particolare la disciplina del piano del consumatore (oggi contenuta agli artt. 67 e ss. del DLgs. 14/2019). Tale negozio deve mirare, contestualmente, alla duplice finalità: della “ristrutturazione dei debiti” e della “soddisfazione dei crediti”, “attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”. Tali finalità sono mediate dal giudizio di “convenienza” ex art. 12-bis comma 4 della L. 3/2012, a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano la volontà di tutti i contraenti. La sola finalità della “ristrutturazione” – intesa come “rimodulazione-modificazione” di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi obblighi del consumatore – non è sufficiente e deve coniugarsi con l’ulteriore obiettivo della “soddisfazione” dei creditori.

Una attenta valutazione
Da qui la necessità di valutare con attenzione (sarà l’OCC a fare un primo esame)  se ci sono i presupposti per avviare la procedura, perché vi è  il rischio del rigetto dell’omologa nei casi in cui la duplice finalità non è presente o rispettata, anche in considerazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto l’eventuale rigetto del reclamo avverso il diniego di omologazione del piano del consumatore ha carattere decisorio, e in quanto tale,   è comunque ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost.
Il tribunale è, infatti, tenuto a decidere in ordine al diritto del consumatore a conseguire la regolamentazio-ne della sua situazione di sovraindebitamento alle condizioni “offerte nel piano”, sempre che sussistano –sempre a giudizio dell’autorità – i presupposti di legge.